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Subject: Atto Completo
Date: Mon, 13 Jul 2009 09:49:25 +0200
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<HTML><HEAD><TITLE>Atto Completo</TITLE>
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font=3D"courier"><B>
<CENTER>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI=20
</CENTER></B><BR><B>DECRETO 8&nbsp;maggio&nbsp;2009 <BR><PRE>  Norme  =
concernenti  la  classificazione  delle  carcasse  bovine  e
suine.  (09A08159)
</PRE></B><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO I<BR><BR><BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione
comune  dei  mercati  agricoli  e  disposizioni specifiche per taluni
prodotti  agricoli,  in  particolare  l'articolo 42, l'allegato III -
parte IV e l'allegato V - parti A e B;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1249/2008 della Commissione del 10
dicembre  2008,  recante  modalita'  di  applicazione  relative  alle
tabelle  comunitarie  di  classificazione  delle  carcasse di bovini,
suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio,   del  17  luglio  2000,  che  istituisce  un  sistema  di
identificazione   e   registrazione   dei   bovini  e  relativo  alla
etichettatura  delle  carni  bovine  e  dei  prodotti a base di carni
bovine;
  Vista  la  legge  8  luglio  1997, n. 213, e successive modifiche e
integrazioni,    recante    norme   sanzionatorie   in   materia   di
classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti
comunitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 maggio 1996, n. 482, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, con il quale
sono  stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso gli
stabilimenti  di  macellazione  che  sono  tenuti  a  identificare  e
classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti;
  Visto  il  decreto 8 ottobre 2007, recante attribuzione dei compiti
di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti
INEQ, IPQ e ICQ;
  Vista  la circolare 26 aprile 1999, n. 5, relativa alla rilevazione
dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti;
  Vista la circolare 30 giugno 2003, n. 2, recante linee guida per la
rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino;
  Vista  la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di
classificazione automatizzate delle carcasse bovine;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea 2001/468/CE, dell'8
giugno    2001,    relativa    all'autorizzazione   dei   metodi   di
classificazione delle carcasse di suino in Italia;
  Visti  i  decreti  ministeriali  4 maggio 1998, n. 298, e 11 luglio
2002  recanti,  rispettivamente,  disposizioni per la classificazione
delle carcasse di bovini adulti e di suini;
  Considerato  che i predetti decreti fanno riferimento a regolamenti
comunitari  abrogati  e  che si rende necessario emanare disposizioni
nazionali  aggiornate,  in  applicazione  dei  regolamenti comunitari
attualmente    vigenti,    per    assicurare    l'uniformita'   della
classificazione  e della rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine
e  suine  al  fine  di garantire l'equo compenso dei produttori sulla
base  del  peso  della  carcassa a freddo degli animali consegnati al
macello;
  Considerato  che  un giusto apprezzamento del valore della carcassa
dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra
basata  sui  criteri  oggettivi  del  peso  della  carcassa  e  della
misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa;
  Considerato  che in Italia esistono due distinte popolazioni suine,
le  cui  carni  danno  luogo  a  differenti  mercati, per cui occorre
utilizzare  due  equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero,
il  cui  peso  carcassa  e'  compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra piu'
adatta  alla  classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa
e' compreso tra i 110,1 e i 155 kg;
  Considerato  che  le  imprese  che  effettuano macellazioni per una
media  annua inferiore a 75 bovini e a 200 suini a settimana, possono
ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da
far  pervenire  al  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
forestali;
  Considerato  che  gli obblighi in materia di classificazione non si
applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini
abbattuti;
  Considerato  che per il settore suino si reputa opportuno, ai sensi
dell'art.  20,  comma  2  del  regolamento  n. 1249/2008, non rendere
obbligatoria  la classificazione per le strutture di macellazione che
lavorano   esclusivamente   suini   nati  ed  ingrassati  nei  propri
allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse;
  Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto
terzi,  non  disponendo  di  informazioni  sui prezzi di acquisto del
bestiame,  debbono  essere  esentati dalla rilevazione e trasmissione
dei prezzi di mercato;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
29   aprile  2009,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                        Campo di applicazione


  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le modalita' di applicazione
delle  tabelle  comunitarie  di  classificazione  delle  carcasse dei
bovini  adulti  e  dei  suini  nonche'  le relative comunicazioni dei
prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO II<BR><BR><BR>CARNI BOVINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 2.


       Classificazione e identificazione delle carcasse bovine


  1.  La  tabella  comunitaria  di  cui  all'allegato  V, parte A del
regolamento  (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni,
denominata in seguito =ABtabella comunitaria=BB, si applica alle =
carcasse
di  =ABbovini  adulti=BB  definiti  dall'allegato III, parte IV, punto =
2,
dello  stesso  regolamento 1234/2007 ovvero: =ABbovini il cui peso vivo
e' superiore a 300 chilogrammi=BB.
  2.  Tutti  gli  stabilimenti  di macellazione riconosciuti ai sensi
dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  29  aprile  2004,  e  del  decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193, denominati di seguito =ABstabilimenti=BB, che =
sono
muniti  di  bollo  sanitario  ai  sensi  dell'art. 5, paragrafo 2 del
citato  regolamento  (CE)  n.  853/2004,  in  combinato  disposto con
l'allegato  I,  Sezione  I, Capo III del regolamento (CE) n. 854/2004
del  Parlamento  europeo e del Consiglio, classificano e identificano
le   carcasse   o   mezzene   di  bovini  adulti  da  essi  macellati
conformemente alla tabella comunitaria, cosi' come disposto dal punto
V dell'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007.
  3. L'eta' per identificare le categorie =ABA=BB e =ABB=BB dei bovini =
di cui
al  successivo  art.  8,  comma  1, viene verificata sulla base delle
informazioni  disponibili nel quadro del sistema di identificazione e
di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni
del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo
e del Consiglio.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO II<BR><BR><BR>CARNI BOVINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 3.


                              Mondatura


  1.  Gli  stabilimenti  effettuano  le operazioni di mondatura delle
carcasse o mezzene, qualora lo stato di ingrassamento lo giustifichi,
prima della pesatura e dell'identificazione delle carcasse stesse.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  4  del  regolamento  (CE)  n.
1249/2008,   la   mondatura  comporta  esclusivamente  l'asportazione
parziale del grasso esterno a livello:
   a) dell'anca, del lombo e della zona medio costale;
   b) della punta del petto, sul contorno della regione anogenitale e
della coda;
   c) della fesa.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO II<BR><BR><BR>CARNI BOVINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 4.


                        Deroghe ed esenzioni


  1. Gli stabilimenti che macellano in media annuale fino a 75 bovini
adulti alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della
classificazione,  previa  apposita  richiesta, da redigere sulla base
del  modello  di  cui  all'allegato  1, da far pervenire al Ministero
delle  politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche   europee   e   internazionali  -  Direzione  generale  per
l'attuazione  delle politiche comunitarie e internazionali di mercato
- Ufficio ATPO III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, denominato in
seguito =ABMinistero=BB.
  2.  Sulla  base  della  richiesta  di  deroga di cui al comma 1, il
Ministero valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta.
  3.  Sono  esentati  dagli  obblighi di cui all'art. 2, comma 1, gli
stabilimenti che provvedano al disossamento delle carcasse di tutti i
bovini abbattuti.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO II<BR><BR><BR>CARNI BOVINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 5.


   Classificazione, identificazione e comunicazione dei risultati


  1.   L'identificazione   delle   carcasse   si   effettua  mediante
apposizione  di  un  marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che
indica   la   categoria,  la  classe  di  conformazione  e  lo  stato
d'ingrassamento  del  bestiame  macellato,  utilizzando  le sigle e i
numeri  di  cui  al  successivo  art.  8,  comma 1, ben visibili e di
altezza pari ad almeno due centimetri.
  2. La marchiatura e' apposta:
   a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza
della quarta vertebra lombare;
   b)  sui  quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30
cm di distanza dal centro dello sterno.
  3. In deroga al disposto del comma 1, l'identificazione puo' essere
effettuata tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere
al   Ministero,  sulla  base  del  modello  di  cui  all'allegato  2,
attenendosi alle disposizioni seguenti:
   a)   le   etichette  sono  numerate  progressivamente  e  le  loro
dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm2;
   b)  oltre  ai  dati  riguardanti  la identificazione, le etichette
indicano  il  numero  di  riconoscimento  del  macello,  il numero di
identificazione   o   di   macellazione   dell'animale,  la  data  di
macellazione  ed  il peso della carcassa, specificando se a caldo o a
freddo;
   c)  le indicazioni di cui alla precedente lettera b) devono essere
perfettamente   leggibili   ed   esenti  da  qualsiasi  correzione  o
cancellatura.  Ogni  eventuale  correzione  deve  essere  chiaramente
indicata  nell'etichetta  ed  essere  eseguita  sotto la supervisione
delle  autorita' responsabili dei controlli di cui al successivo art.
10,  comma  1,  secondo  le  disposizioni  stabilite  dalle  medesime
autorita'  di  controllo,  tenuto  conto  degli indirizzi previsti al
successivo art. 11;
   d)  le  etichette  non  possono essere manomesse, devono resistere
alle  lacerazioni  e  aderire  saldamente su ogni quarto (anteriore e
posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura.
  4.  Il  responsabile  dello stabilimento comunica in forma scritta,
anche  con  sistemi  elettronici,  il risultato della classificazione
alle   persone   fisiche  o  giuridiche  che  hanno  fatto  procedere
all'abbattimento del proprio bestiame.
  5. La comunicazione scritta di cui al comma 4 contiene per ciascuna
carcassa:
   la categoria, la classe di conformazione e lo statod'ingrassamento
di cui al successivo art. 8, comma 1;
   il peso, specificando se si tratta del peso constatato a caldo o a
freddo;
   la  presentazione della carcassa al momento della pesatura e della
classificazione al gancio.
  6.  Qualora  venga eseguita la classificazione automatica, ai sensi
della  circolare  22  marzo  2005,  n.  11, le informazioni di cui al
precedente comma 5 vanno integrate con l'indicazione della tecnica di
classificazione automatica utilizzata.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO II<BR><BR><BR>CARNI BOVINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 6.


                       Esperti classificatori


  1.  I  responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto
dell'art.  5,  si  avvalgono di esperti classificatori in possesso di
abilitazione   e  di  tesserino  di  cui  al decreto  ministeriale 30
dicembre  2004,  conseguiti  previo  superamento  di apposito corso e
rilasciati dal Ministero.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO II<BR><BR><BR>CARNI BOVINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 7.


                  Rilevazione dei prezzi di mercato


  1.  I  responsabili  degli stabilimenti provvedono alla rilevazione
dei  prezzi  di  mercato delle carcasse bovine classificate a termini
della  tabella  comunitaria,  secondo le disposizioni del regolamento
(CE)  n.  1249/2008  della  Commissione, del presente decreto e della
circolare 26 aprile 1999, n. 5.
  2.  Le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente
alla  macellazione  di almeno 10.000 capi di bovini adulti provvedono
alla determinazione del prezzo per categoria, classe di conformazione
e  stato di ingrassamento sulla base delle comunicazioni ricevute dai
responsabili degli stabilimenti di cui all'art. 5, commi 4, 5 e 6.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO II<BR><BR><BR>CARNI BOVINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 8.


     Categorie e classi per la rilevazione dei prezzi di mercato


  1.  La  rilevazione settimanale dei prezzi di mercato, in base alla
tabella  comunitaria,  e' riferita alle categorie con relative classi
di  conformazione  e  di  stato di ingrassamento, di cui all'art. 14,
comma  1  del  regolamento  (CE)  n.  1249/2008 della Commissione, di
seguito riportate:
   Categoria  A  (carcasse  di giovani animali maschi non castrati di
eta' inferiore a due anni): Classi U2, U3, R2, R3, O2, O3;
   Categoria  B  (carcasse  di  altri  animali  maschi non castrati):
Classe R3;
   Categoria  C (carcasse di animali maschi castrati): Classi U2, U3,
U4, R3, R4, O3, O4;
   Categoria D (carcasse di animali femmine che hanno gia' figliato):
Classi R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;
   Categoria  E  (carcasse  di altri animali femmine): Classi U2, U3,
R2, R3, R4, O2, O3, O4.
  2. Il prezzo di mercato constatato in base alla tabella comunitaria
e'  il  prezzo  entrata  macello,  al  netto  dell'imposta sul valore
aggiunto  pagato  al  fornitore  per  l'animale. Nel caso in cui agli
stabilimenti  pervengano  animali  da  macellare non direttamente dai
produttori,  al  citato  prezzo  di mercato si aggiungono le spese di
trasporto e quelle di eventuali intermediazioni.
  3. Il prezzo di mercato di cui al comma 2 e' espresso per 100 kg di
carcassa.  Il  peso  da  prendere  in  considerazione e' quello della
carcassa  a caldo, constatato non piu' di un'ora dopo la giugulazione
dell'animale, oppure quello a freddo, corrispondente a quello a caldo
diminuito del 2%.
  4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei prezzi di mercato, le carcasse
devono  essere  conformi  al  disposto  dell'art.  13,  comma  3, del
regolamento  (CE)  n.  1249/2008 della Commissione, che identifica la
carcassa di riferimento come segue:
   - senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino;
   - senza diaframma, ne' pilastro del diaframma;
   - senza coda;
   - senza midollo spinale;
   - senza grasso mammario;
   - senza corona della fesa;
   - senza vena giugulare (vena grassa).
  5.  Se  la presentazione della carcassa al momento della pesatura e
della  classificazione  al gancio differisce da quella della carcassa
di  riferimento,  il  peso  e'  adeguato  applicando  i  coefficienti
correttivi riportati nell'allegato 3.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO II<BR><BR><BR>CARNI BOVINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                               Art. 9.


                      Comunicazione dei prezzi


  1.   La   comunicazione   dei  prezzi  rilevati  e'  trasmessa  dai
responsabili  degli stabilimenti o dalle persone fisiche o giuridiche
interessate  direttamente al Ministero, in forma elettronica (a mezzo
posta           elettronica           all'indirizzo          dedicato
prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it,  o  web  attraverso apposito
applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN o altro
sistema  informatico)  ed  in  via  eccezionale  a  mezzo  telefax al
seguente  numero:  06  4665  6143.  Le comunicazioni devono pervenire
entro e non oltre le ore 13 del martedi' successivo alla settimana di
riferimento  (che  decorre  dal  lunedi'  alla domenica). La medesima
comunicazione  e'  inviata  anche alla Camera di Commercio competente
per territorio.
  2.  Sulla  base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero
provvede  all'elaborazione  dei  prezzi  medi nazionali da comunicare
alla  Commissione,  ai  sensi  dell'art.  36  del regolamento (CE) n.
1249/2008.
  3. Le Camere di Commercio, sulla base delle comunicazioni di cui al
comma  1,  provvedono  a  diffondere  i  prezzi  tramite  le apposite
mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.
  4.   I  responsabili  degli  stabilimenti  compilano  e  tengono  a
disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle
macellazioni  con  relativa  documentazione  contabile,  dalla  quale
risulta la classificazione delle carcasse bovine ed i relativi prezzi
rilevati.  Analoga  registrazione  e'  effettuata anche dalle persone
fisiche   o   giuridiche   che   fanno   procedere  annualmente  alla
macellazione di almeno 10.000 capi di bovini adulti.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO II<BR><BR><BR>CARNI BOVINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                              Art. 10.


                              Controlli


  1.    I    controlli    sull'accertamento   delle   operazioni   di
classificazione    delle    carcasse    bovine,    sull'operato   dei
classificatori,  nonche'  sulla  rilevazione dei prezzi di mercato da
parte   dei   responsabili  degli  stabilimenti,  sono  svolti  senza
preavviso  dalle  Regioni  e Province autonome, ai sensi del presente
decreto  e del decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218 del 17 settembre 1996, secondo le
modalita'  previste  dagli  articoli  11 e 12 del regolamento (CE) n.
1249/2008 e gli indirizzi di cui al successivo art. 11, con frequenza
pari ad almeno:
   due volte per trimestre, su un numero non inferiore a 40 carcasse,
in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano piu' di 75
bovini adulti per settimana;
   una volta a semestre, su un numero non inferiore a 20 carcasse, in
tutti  gli  stabilimenti  che, in media annuale, macellano meno di 75
bovini adulti per settimana, non in deroga ai sensi dell'art. 4.
  2.  Per  tutti  gli  stabilimenti in deroga ai sensi dell'art. 4, i
controlli   vengono   effettuati  una  volta  all'anno,  al  fine  di
verificare la sussistenza delle condizioni di deroga.
  3.   Il  Ministero  puo'  effettuare  presso  gli  stabilimenti  la
supervisione  dei  controlli  concertata con le Regioni, comprendente
anche prove individuali nei confronti degli esperti classificatori.
  4.   I   responsabili   delle   inadempienze   agli   obblighi   di
classificazione  e  rilevazione  dei prezzi di mercato delle carcasse
bovine  sono assoggettati alle sanzioni previste dalla legge 8 luglio
1997, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO II<BR><BR><BR>CARNI BOVINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                              Art. 11.


                       Indirizzi sui controlli


  1.  Il  Ministero  provvede a diramare gli indirizzi e le procedure
per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base delle
risultanze  di un =ABGruppo di lavoro=BB, costituito da un =
rappresentante
del  Ministero,  con  funzioni di coordinamento, e da quattro esperti
regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  2.  Il  Gruppo di cui al comma precedente puo' avvalersi di tecnici
di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse
bovine.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                              Art. 12.


               Classificazione delle carcasse di suino


  1.  Ai  sensi  dell'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1249/2008 della
Commissione,  tutti  gli  stabilimenti classificano e identificano le
carcasse  suine secondo la tabella comunitaria stabilita all'allegato
V, parte B del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                              Art. 13.


                        Deroghe ed esenzioni


  1.  Gli  stabilimenti  che macellano, in media annuale, meno di 200
suini  alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della
classificazione previa apposita richiesta, da redigere sulla base del
modello  di  cui  all'allegato  1,  da  far  pervenire  all'indirizzo
indicato all'art. 4, comma 1.
  2.  Sulla  base  della  richiesta  di  deroga di cui al comma 1, il
Ministero valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta.
  3.   Sono  esentati  dagli  obblighi  prescritti  all'art.  12  gli
stabilimenti  in  cui  i  suini  nascono,  sono allevati, macellati e
sezionati nell'ambito della stessa impresa.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                              Art. 14.


                       Carcassa di riferimento


  1.  Ai  sensi  dell'allegato  V,  parte  B, del regolamento (CE) n.
1234/2007  del  Consiglio,  la  carcassa  di  riferimento di suino e'
definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato,
intero  o  diviso a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli
organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
  2.  Fatta  salva la presentazione di riferimento di cui al comma 1,
in  Italia  le carcasse di suino devono essere presentate, al momento
della pesata e della classificazione, con la sugna.
  3.  La  misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse
deve  essere  effettuata,  al  momento della pesata, secondo i metodi
descritti nell'allegato 4, per determinare l'appartenenza alle classi
commerciali   previste   dall'allegato  V,  parte  B,  punto  II  del
regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito riportate:

=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
 Carne magra stimata in percentuale del peso della carcassa | Classe
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
                          55 o piu'                         |    E
                    50 fino a meno di 55                    |    U
                    45 fino a meno di 50                    |    R
                    40 fino a meno di 45                    |    O
                         meno di 40                         |    P

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                              Art. 15.


               Categorie di animali e identificazione


  1.  Dopo  la  classificazione  le carcasse sono marcate con lettere
maiuscole indicanti la categoria di peso (H=3Dheavy, pesante o =
L=3Dlight,
leggero) e la classe di carnosita' (E, U, R, O, P) o, in alternativa,
con   la  lettera  indicante  la  categoria  di  peso  seguita  dalla
percentuale di carne magra.
  2.  La  marcatura  deve  essere  effettuata sulla cotenna a livello
della   zampa   posteriore  o  del  prosciutto,  mediante  inchiostro
indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben
visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm.
  3.  Qualora  si  volesse  procedere  alla  identificazione  tramite
etichetta,  e'  necessario richiedere la preventiva autorizzazione al
Ministero, sulla base del modello di cui all'allegato 2.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                              Art. 16.


                       Rilevazione dei prezzi


  1.  I  responsabili  degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che
operano  per  conto  terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di
mercato  delle  carcasse  suine  classificate a termini della tabella
comunitaria,   secondo   le  disposizioni  del  regolamento  (CE)  n.
1249/2008  della  Commissione, del presente decreto e della circolare
30 giugno 2003, n. 2.
  2.  I  prezzi  sono determinati sulla base di quelli pagati, franco
macello  e  al  netto  dell'imposta sul valore aggiunto, ai fornitori
delle  carcasse  suine,  classificate  secondo  le classi commerciali
stabilite   dalla   tabella  di  classificazione  e  rapportate  alla
presentazione di riferimento.
  3.  Al  fine  di  fissare  i prezzi delle carcasse di suini secondo
criteri  comparabili  basati  su  peso  morto freddo e percentuale di
carne  magra,  il  peso  a  caldo della carcassa, cosi' come definita
all'art.  14,  e'  calcolato  applicando l'equazione e i coefficienti
riportati in allegato 5. Il peso a freddo e' ottenuto detraendo il 2%
del  peso  a  caldo  della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti
dalla  giugulazione  dell'animale.  Se  il periodo di 45 minuti viene
superato,  la  detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per
quarto d'ora supplementare di ritardo.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                              Art. 17.


                            Comunicazioni


  1.  La  comunicazione  dei  prezzi  medi  rilevati,  suddivisi  per
categorie  di  suino leggero e pesante, e' trasmessa dai responsabili
degli  stabilimenti direttamente al Ministero in forma elettronica (a
mezzo       posta       elettronica       all'indirizzo      dedicato
prezzicarcasse@politicheagricole.it,   o   web   attraverso  apposito
applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN o altro
sistema  informatico)  ed  in  via  eccezionale  a  mezzo  telefax al
seguente  numero:  06  4665  6143.  Le comunicazioni devono pervenire
entro e non oltre le ore 13 del martedi' successivo alla settimana di
riferimento  (che  decorre  dal  lunedi'  alla domenica). La medesima
comunicazione  e'  inviata  anche alla Camera di Commercio competente
per territorio.
  2.  Sulla  base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero
provvede  all'elaborazione  dei  prezzi  medi nazionali da comunicare
alla  Commissione,  ai  sensi  dell'art.  36  del regolamento (CE) n.
1249/2008,  per le seguenti categorie di animali e relative classi di
qualita':
   categoria di suino pesante: classe R;
   categoria di suino leggero: classe E;
   categoria di suinetto di peso medio vivo di circa 20 kg.
  3. Le Camere di Commercio, sulla base delle comunicazioni di cui al
comma  2,  provvedono  a  diffondere  i  prezzi  tramite  le apposite
mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                              Art. 18.


                              Controlli


  1. I controlli per l'accertamento della corretta applicazione delle
operazioni  di  classificazione  e  di  rilevazione  dei prezzi delle
carcasse  suine  sono svolti dal Ministero e dalle Regioni e Province
autonome,  secondo le modalita' previste dall'art. 24 del regolamento
(CE) n. 1249/2008 e gli indirizzi di cui al successivo art. 19.
  2.  I  controlli  di  cui al comma 1 sono eseguiti senza preavviso,
almeno  due  volte  per trimestre in tutti i macelli che abbattono in
media annuale un numero pari o superiore a 200 suini alla settimana.
  3.  Per  tutti gli stabilimenti in deroga, ai sensi dell'art. 13, i
controlli vengono effettuati una volta all'anno al fine di verificare
la sussistenza delle condizioni di deroga.
  4.  Il  Ministero con proprio decreto puo' affidare le attivita' di
controllo  di cui al comma 2 ad Organismi terzi al fine di rendere le
stesse  attivita'  organiche  ed  omogenee  su  tutto  il  territorio
nazionale.   In   tal  senso  valgono  le  disposizioni  del  decreto
ministeriale decreto  ministeriale 8  ottobre  2007  con  le quali e'
previsto  di  avvalersi  degli  Istituti  Nord  Est  Qualita',  Parma
Qualita' e Calabria Qualita'.
  5.  Il  Ministero,  di concerto con le Regioni e Province autonome,
puo'  effettuare  supervisioni sulle attivita' di controllo espletate
dagli Istituti di cui al comma 4.

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                              Art. 19.


                       Indirizzi sui controlli


  1.  Il  Ministero  provvede a diramare gli indirizzi e le procedure
per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base delle
risultanze  di un =ABGruppo di lavoro=BB, costituito da un =
rappresentante
del  Ministero,  con  funzioni di coordinamento, e da quattro esperti
regionali  designati  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  2.  Il  Gruppo di cui al comma precedente puo' avvalersi di tecnici
di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse
suine.
  I  decreti  ministeriali  4  maggio  1998,  n. 298 e 11 luglio 2002
recanti,  rispettivamente,  disposizioni per la classificazione delle
carcasse di bovini adulti e di suini, sono abrogati.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 maggio 2009

                                                   Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 3, foglio n. 17

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                                                      =
     Allegato 1

             ----&gt;  Vedere Allegato  a  pag.  9   &lt;----

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                                                      =
     Allegato 2

             ----&gt;  Vedere Allegato  a  pag.  10   &lt;----

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                                                      =
     Allegato 3

             ----&gt;  Vedere Allegato  a  pag.  11   &lt;----

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                                                      =
     Allegato 4

             ----&gt;  Vedere Allegato  a  pag.  12   &lt;----

       =20
      </PRE><PRE>          <CENTER>
            <BR>TITOLO III<BR><BR><BR>CARNI SUINE<BR><BR>
          </CENTER>
        </PRE><PRE>                                                      =
     Allegato 5

             ----&gt;  Vedere Allegato  a  pag.  13   &lt;----

       =20
      </PRE>
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  <TR>
    <TD>
      <HR width=3D10 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dright>13.07.2009 </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>09:45:03 </TD>
    <TD>
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    </TD></TR>
  <TR>
    <TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>
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<INPUT onclick=3Dwindow.close() type=3Dbutton value=3DChiudi =
name=3DButtonChiudi>=20
</DIV></FORM></BODY></HTML>

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