Una nuova legge per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2011 la legge n. 77 del 13 maggio 2011, la legge che disciplina le fasi di preparazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
Il provvedimento chiarisce che per prodotti ortofrutticoli di quarta gamma si intendono “i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva”.
Si tratta, in altre parole, di prodotti quali frutta e verdura fresche che vengono lavate, asciugate, tagliate e confezionate in buste o in vaschette di plastica e sono già pronte per il consumo.
La legge nasce dall’esigenza di assicurare al consumatore un elevato livello di qualità e di sicurezza degli ortaggi e della frutta pronti per il consumo, anche in considerazione della notevole diffusione di tali prodotti e della forte espansione che il mercato ortofrutticolo ha conosciuto in tale specifico segmento.
Per quanto riguarda le procedure di commercializzazione, i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, nel rispetto dei parametri che saranno stabiliti da un decreto di attuazione che sarà emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
La normativa stabilisce che i prodotti di cui sopra possono essere confezionati sia singolarmente che in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi; si precisa, altresì, che nelle confezioni possono essere aggiunti anche ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi, nella percentualmente limitata definita dal decreto di attuazione.
In particolare, il citato decreto di attuazione dovrà stabilire i parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.
I Ministeri competenti dovranno individuare, inoltre, le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare per il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore.
La legge n. 77/2011 entrerà in vigore il 16 giugno 2011.

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