
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 304 del 22 novembre 2011, il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, che introduce alcune importanti novità nella disciplina delle informazioni che devono essere indicate nelle etichette degli alimenti.
Il Regolamento è intervenuto sulla vigente normativa comunitaria modificando i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogando la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
La finalità primaria del Regolamento è quella di garantire al consumatore la massima chiarezza e trasparenza per ciò che riguarda le informazione sugli alimenti, con particolare riguardo alle regole sull’etichettatura.
In tale prospettiva, le informazioni presenti sugli alimenti devono assicurare un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori finali, fornendo agli stessi le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.
La normativa in esame trova applicazione agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività ( strutture dove, nel quadro di un’attività imprenditoriale, gli alimenti sono preparati per il consumo immediato da parte del consumatore finale; es. ristoranti, mense).
La responsabilità per ciò che riguarda il rispetto della normativa in materia di informazioni sugli alimenti è dell’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione europea, dell’importatore nel mercato dell’Unione.
In linea generale, le informazioni sugli alimenti devono essere fornite in modo preciso, chiaro e facilmente comprensibile per il consumatore e non devono indurre in errore il consumatore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
L’art. 9, par. 1, del Regolamento elenca le informazioni che devono obbligatoriamente essere presenti sugli alimenti:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II al Regolamento o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata: la denominazione della sostanza o del prodotto deve essere evidenziata tramite un tipo di carattere diverso da quello usato per gli altri ingredienti ( per stile, dimensione o colore);
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, in conformità a quanto stabilito nell’allegato X;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto ( o, in mancanza, l’importatore nel mercato europeo);
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale, che deve riportare il valore energetico, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espressi per 100 g o 100 ml di prodotto. La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per gli alimenti elencati nell’allegato V.
L’allegato III al Regolamento individua per alcuni tipi o categorie specifici di alimenti indicazioni obbligatorie complementari che devono essere aggiunte a quelle sopra riportate.
Le informazioni di cui all’art. 9, par. 1, devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili, senza essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
Inoltre, le indicazioni che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta devono essere stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri di dimensioni pari o superiore a 1,2 mm (0,9 mm nel caso di contenitori di piccole dimensioni), secondo quanto illustrato nell’allegato IV.
Il Regolamento prevede che le informazioni di cui sopra debbano essere fornite in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori dello Stato membro in cui l’alimento è commercializzato, salvo la facoltà dello Stato stesso di prevedere che siano fornite anche in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea.
L’elenco degli ingredienti di cui all’art. 9, par. 1, lett. b), deve avere un’intestazione o essere preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco include tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.
L’art. 16 del Regolamento stabilisce che l’elenco degli ingredienti non è richiesto per i seguenti alimenti:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;
b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;
c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;
d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;
e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento:
i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure
ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.
Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere indicate; inoltre, per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.
Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, l’indicazione del termine minimo di conservazione, è sostituita dall’indicazione della data di scadenza: dopo tale data un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.
La data di scadenza deve essere presente su ogni singola porzione preconfezionata.
E’ obbligatorio indicare anche il paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria anche per le carni di animali della specie suina, ovina, caprina o di pollame (cfr. allegato XI), previa adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea, ai sensi del par. 8, art. 26, del Regolamento.
Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario oppure il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento .
Il Regolamento in oggetto entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12 dicembre 2011), ma trova applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) [indicazioni obbligatorie relative alla dichiarazione nutrizionale], che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dell’allegato VI, parte B [sui requisiti specifici relativi alla designazione delle «carni macinate»], che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’artico lo 9, paragrafo 1, lettera l), possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato VI, parte B, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Quelli sopra descritti sono gli aspetti principali della normativa in esame; per la disciplina di dettaglio si rimanda al testo del provvedimento e ai relativi allegati, che si allegano alla presente.
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