
La questione dell’indicazione degli allergeni alimentari è stata nuovamente chiarita da una nota del Ministero dello Sviluppo Economico. Sulla Gazzetta Ufficiale infatti è stata pubblicata la Circolare esplicativa n. 5107 del 22 luglio scorso, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha fornito un chiarimento circa la corretta interpretazione delle disposizioni su etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
La suddetta circolare precisa che, gli allergeni, se utilizzati nella realizzazione di un prodotto alimentare e presenti anche in altra forma nel c.d. “prodotto finito”, devono essere indicati chiaramente sull'etichetta a meno che l’allergene alimentare sia stato già menzionato nella denominazione di vendita del prodotto come stabilito dall'art. 6 della della direttiva 2000/13/CE.
Tale obbligo comunitario di indicare l’allergene in etichetta, con la predetta eccezione, è stato normato in Italia dall’art. 5 DLGS 109/92: “gli ingredienti, elencati nell'allegato 2 sez. III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito”.
Tuttavia all'art. 7 del DLGS 109/92 nel ribadire tale obbligo, omette di eseguire un esplicito collegamento con la regola generale di cui al precedente art. 5, generando difficoltà interpretative negli operatori che commercializzino prodotti alimentari contenenti allergeni.
Pertanto il Ministero ha confermato con la Circolare in esame che il predetto art. 7 deve essere interpretato in base alla regola generale recepita dall’art. 5 DLGS 109/92, secondo cui gli allergeni alimentari impiegati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti (anche se in forma modificata) devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti, qualora non figurino nella denominazione di vendita del prodotto stesso.