
Il grave disastro nucleare avvenuto in Giappone a seguito del terremoto a Fukushima e le conseguenti possibilità di rischio da contaminazione per gli alimenti ha alzato il livello di allerta e sorveglianza alle frontiere, in risposta alle crescenti preoccupazione dei consumatori europei ed italiani.
Benché l’import alimentare dal Giappone per quanto riguarda l’Italia sia minimo, aggirandosi per un valore complessivo intorno ai 6 milioni di euro, le autorità comunitarie e nazionali per ridurre al minimo eventuali rischi di ingresso di alimentari provenienti dall’area interessata al disastro nucleare hanno ulteriormente innalzato il livello di controllo alle frontiere e ai relativi punti di ingresso.
Ad ogni modo l’Italia in condizioni di normalità di mercato importava, per il settore ittico, uno di quelli dove maggiore è la preoccupazione, pesci, crostacei e molluschi per un valore irrilevante ai fini statistici, aggirandosi il tutto intorno ai 500.000 euro.
Il grosso delle importazioni dal Giappone riguardava, per il 50% del totale dell’import, piante vive e prodotti per la floricoltura.
Nel settore dell’orto-frutta siamo complessivamente intorno ai 150.000 euro di valore annui dell’import totale. Nei primi 10 prodotti che importiamo dal Giappone non figurano beni alimentari, essendo il grosso concentrato nei settori auto, moto, tecnologia.
Come si vede, per il settore alimentare siamo in presenza di volumi assolutamente ininfluenti sui consumi interni e tali da non influire sia sulla nostra bilancia che sul livello di sicurezza alimentare interna, per la cui maggior tutela l’UE comunque ha irrigidito i controlli alle frontiere.
In questo senso è intervenuto il Regolamento comunitario n. 297/2011/CE che impone condizioni speciali per l’importazione di prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima. Il regolamento interviene anche per i prodotti relativi ad alimenti per animali.
Il provvedimento che si è reso necessario a causa del possibile rischio di contaminazione degli alimenti provenienti dalle prefetture più vicine all’area dell’incidente nucleare, è stato recepito dal Governo Italiano, con la Circolare che di seguito trascriviamo.
La normativa si applica ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione umana, sia direttamente sia dopo trasformazione e agli alimenti destinati alla sola alimentazione animale. Sono esclusi da tale provvedimento i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e i prodotti che risultano raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo.
Il Regolamento stabilisce che i prodotti di origine non animale siano introdotti nella comunità europea attraverso uno dei punti di entrata designati disposti dal Regolamento 669/2009/CE relativo all’accresciuto livello di controlli ufficiali sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale (l’elenco dei punti di entrata nel nostro Paese è consultabile all’indirizzo http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1251_lista File_itemName_1_file.pdf).
Per gli alimenti di origine animale, soggetti alla Direttiva 97/78/CE relativa all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, i controlli veterinari sono effettuati presso i posti di ispezione frontaliera elencati nell’allegato I alla Decisione 2009/821/CE (http://euro-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:296:0001:0058:IT:PDF l’elenco per l’Italia è a pagina 17).
Tutte le partite dei prodotti dovranno essere accompagnate da un documento di dichiarazione per l’importazione, contenuto nell’allegato al presente Regolamento, firmato da un rappresentante delle competenti autorità giapponesi.
In particolare, per i prodotti provenienti dalle prefetture giapponesi elencate nel suddetto documento, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da un rapporto di analisi che attesti che tali prodotti non presentano livelli massimi di radionuclidi superiori a quelli stabiliti dai Regolamenti (Euratom) 3954/1987, 944/89 e 770/90 che fissano i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva.
L’immissione in commercio degli alimenti sarà quindi possibile solo a seguito della presentazione alle autorità doganali della dichiarazione per l’importazione vidimata dall’autorità del punto di controllo designato o del posto di ispezione frontaliero.
Il Regolamento 297/2001/CE si applica a decorrere dal 27 marzo e fino al 30 giugno 2011. Le misure stabilite dalla Commissione saranno rivedute mensilmente sulla base dei risultati delle analisi effettuate sui prodotti. I risultati di tali indagini saranno diffusi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF – http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm).