
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 novembre 2009, in materia di commercializzazione dell’olio di oliva.
Il Decreto in oggetto interviene ora a disciplinare in ambito nazionale le modalità applicative delle disposizioni europee previste dal citato regolamento, riunendo in un provvedimento unitario la regolamentazione della materia.
Si ricorda che in Italia l’indicazione dell’origine dell’olio vergine ed extravergine di oliva era già stata resa obbligatoria dal decreto 10 ottobre 2007, mentre a livello europeo, tale obbligo è stato introdotto soltanto lo scorso luglio con il citato Reg. n. 182/2009.
La nuova disciplina sostituisce quella finora vigente in virtù del decreto 10 ottobre 2007 e degli altri decreti in materia di commercializzazione dell’olio di oliva(1), che sono contestualmente abrogati.
Pertanto, in materia di etichettatura il decreto non fa che ribadire quanto già stabilito a livello comunitario dal Regolamento n. 1019/2002, così come modificato dal Reg. 182/2009, onde non si riscontrano novità di rilievo rispetto a quanto già illustrato nella precedente nota di questo ufficio.
Il decreto detta, inoltre, una specifica disciplina del sistema dei controlli cui sono assoggettati gli operatori della filiera.
Ciò posto, si riporta di seguito una sintesi degli aspetti del decreto di maggiore interesse per la categoria, rimandando, per una informazione più completa, al testo integrale del provvedimento.
In primo luogo, il decreto stabilisce le regole di confezionamento degli oli di oliva e di sansa di oliva commestibili:
- Se destinati al consumatore finale sono preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi di capacità massima non superiore a cinque litri;
- Se destinati alla preparazione di pasti presso ristoranti, ospedali, mense o collettività simili possono essere preconfezionati in recipienti di capacità massima non superiore a venticinque litri.
In ogni caso, gli oli preconfezionati devono essere provvisti di un sistema di chiusura che dopo il primo utilizzo perde la sua integrità.
Per quanto riguarda la designazione dell’origine(2), essa è obbligatoria per gli «oli extra vergini di oliva» e gli «oli di oliva vergini» originari di uno Stato membro o di un Paese terzo, e si realizza attraverso l’indicazione sull’etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo ( cfr. art. 4, par. 1 e par. 2, lett. a), del Reg. 1019/2002, come modificato dal Reg. 182/2009).
Per l’ «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e per l’«olio di sansa di oliva» non può essere utilizzata la designazione dell’origine di cui sopra.
Per le miscele di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, la designazione dell’origine figura a seconda dei casi attraverso l'indicazione sull'etichetta di:
a) miscela di oli di oliva comunitari;
b) miscela di oli di oliva non comunitari;
c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari;
ovvero indicazioni equivalenti, che forniscono un’indicazione analoga, sempre che la stessa non rechi la possibilità di inganno del consumatore e corrisponda alla reale zona geografica nella quale sono state colte le olive o dove è situato il frantoio.
La stessa indicazione sull’origine deve essere riportata anche sulla documentazione di accompagnamento.
Il decreto in esame prevede, inoltre, che - al fine di garantire la tutela delle indicazioni dell’origine - le imprese di condizionamento(3) devono registrarsi in un apposito elenco, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del Decreto in esame (17 gennaio 2010), sono riconosciute ai sensi del Reg. n. 1019/2002, confluiscono automaticamente nell’elenco sopra menzionato.
Le disposizioni del decreto in oggetto si applicano anche ai frantoi che siano registrati nel Sistema informativo Agricolo nazionale - SIAN - ai sensi dell’art. 3 del decreto 4 luglio 2007.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005, definisce, d'intesa con l'ICQRF(4), la disciplina delle informazioni che devono essere fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli altri operatori di filiera interessati in relazione alle finalità del decreto, nonché le modalità di registrazione e di controllo delle medesime informazioni nel SIAN.
Spetta all’ICQRF, mediante la predisposizione di un piano annuale, effettuare i controlli - a campione - finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni sull’indicazione dell’origine dei prodotti, da parte di tutti gli operatori della filiera.
Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso devono tenere un registro per ogni stabilimento o deposito; nel registro sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine.
Nel caso di lavorazione per conto terzi i registri devono essere tenuti da chi effettua materialmente la lavorazione.
Gli obblighi di tenuta dei registri per gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP si intendono assolti dagli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dalle relative disposizioni nazionali applicative.
Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l'obbligo di detenzione del registro si intende assolto dall'insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonché di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007(5) in materia di comunicazione dei dati di produzione.
I registri dovranno essere tenuti dai soggetti obbligati con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le modalità indicate dalle disposizioni che saranno adottate dall'ICQRF d'intesa con AGEA.
In attesa dell'attivazione dei servizi telematici, i registri dovranno essere tenuti secondo le modalità indicate nell'allegato 1(6) al decreto in esame, che si allega alla presente nota. In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte dell'ufficio dell'ICQRF o dell'ufficio regionale competente, ove è ubicato lo stabilimento o il deposito.
Infine, il decreto stabilisce che la categoria dell’olio di oliva, le indicazioni relative all’origine, l'indicazione "prima spremitura a freddo" e quella "estratto a freddo" devono essere apposte in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ogni recipiente deve inoltre, riportare l’indicazione della capacità totale e di un numero identificativo ed essere munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell’olio contenuto.
I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e alla quantità dell'olio, alla data di emissione, nominativo e all'indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni recanti la designazione dell’origine e, se utilizzate, quelle relative alla "prima spremitura a freddo" e quella "estratto a freddo".
In attesa dell’adozione di sanzioni specifiche, ferme le disposizioni penali vigenti, il decreto richiama, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. n. 225/2005, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva” e dal D. Lgs. n. 109 /1992 e s.m.i. emanato in “Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”.
1) Cfr. i decreti 14 novembre 2003, 29 aprile 2004, 4 giugno 2004, 5 febbraio 2008.
2) La designazione dell'origine, che indica uno Stato membro o la Comunità, corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio (cfr. Reg. n. 1019/2002, art. 4, par. 5).
3) Per «impresa di condizionamento», si intende l'impresa che procede al confezionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini (cfr. art. 2, par. 1, lett. c del Decreto in oggetto).
4) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
5) Tale disposizione prevede che :
“Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 2153/05 i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), trasmettono in forma elettronica all'AGEA, entro il 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola del mese precedente, secondo quanto specificato negli articoli successivi.”
6) Si tratta di indicazioni tecniche di interesse dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri ai sensi dell’art. 7 del Decreto in oggetto.